ADI: i chiarimenti sui carichi di cura

L’INPS, in relazione all’Assegno di inclusione, fornisce alcuni chiarimenti nel caso di attribuzione d’ufficio dei carichi di cura (INPS, messaggio 29 luglio 2025, n. 2388). 

L’INPS si occupa del caso specifico dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura nelle ipotesi di componente del nucleo familiare beneficiario del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

 

Innanzitutto, richiamando le indicazioni fornite in precedenza nel messaggio n. 592/2025, viene ricordato che, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti minori di tre anni di età, tre o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza, e il carico di cura non sia stato indicato in domanda, si procede d’ufficio all’attribuzione del carico di cura, convenzionalmente, a un componente maggiorenne a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza ai fini dell’ADI.

 

I servizi sociali possono poi confermare l’assegnazione del carico di cura a tale soggetto o di modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo.

 

Come noto, i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’ADI, che non siano calcolati nella scala di equivalenza, non abbiano responsabilità genitoriali e non siano sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 48/2023, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, possono presentare domanda per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Nel caso in cui, però, per quanto sopra riportato, a tali soggetti debba essere attribuito d’ufficio anche il parametro del carico di cura dello 0,40, in assenza di altri componenti del nucleo familiare a cui attribuirlo, l’inserimento nella scala di equivalenza ne determinerebbe l’incompatibilità con la misura del SFL.

 

L’INPS chiarisce che, in tali ipotesi, per le domande dell’ADI in cui, in fase di rinnovo o di istruttoria iniziale, venga rilevata la presenza di una domanda del SFL di un componente del nucleo familiare,  accolta al momento dell’attribuzione d’ufficio del carico di cura – tenuto conto che la presentazione della domanda del SFL costituisce una specifica manifestazione di volontà da parte del componente del nucleo familiare che percepisce l’ADI e che l’importo della misura del SFL risulta essere, potenzialmente, economicamente più vantaggioso – non si procede ad attribuire d’ufficio il carico di cura al soggetto maggiorenne del nucleo familiare che abbia la domanda attiva del SFL, quando il carico di cura non possa essere attribuito ad altri componenti, evitando che si possano verificare pagamenti non dovuti.

 

Al termine della fruizione del SFL o in caso di rinuncia alla misura da parte del beneficiario, a quest’ultimo potrà essere attribuito d’ufficio, dal mese successivo a quello del termine di fruizione o della rinuncia, il carico di cura sulla domanda dell’ADI del nucleo familiare nel quale risulta componente, sussistendone i presupposti.

 

Infine, nel messaggio in commento, vengono date indicazioni sulla gestione delle domande dell’ADI riesaminate a seguito dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura e sospese per mancata comunicazione della variazione occupazionale.

CCNL Energia e Petrolio: previsto adeguamento retributivo da luglio 2025



Stabiliti i nuovi minimi retributivi a seguito dell’adeguamento IPCA


Il 10 luglio 2025, le Parti sociali Confindustria Energia, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno verificato lo scostamento inflattivo relativo al triennio 2022-2024.


Tenuto contro del valore IPCA-NEI 2024, pari a 1,3%, indicato dall’ultima comunicazione ISTAT e tenuto conto degli adeguamenti già effettuati con i precedenti accordi, è stato registrato un residuo scostamento positivo pari allo 0,4%.


Pertanto, le Parti hanno convenuto di prelevare dai minimi contrattuali una quota di 10,00 euro al livello 4 e di trasferirla nell’EDR contrattuale, a decorrere dal mese di luglio 2025.


Si riportano di seguito le tabelle aggiornate con i nuovi valori dei minimi tabellari e dell’EDR in vigore da luglio 2025.


Minimi retributivi























































































Livello Importi mensili
Dal 1° luglio 2025 Dal 1° dicembre 2025 Dal 1° gennaio 2026 Dal 1° luglio 2026 Dal 1° luglio 2027
1/5 3.513,55 3.554,94 3.582,54 3.658,42 3.748,10
1/4
1/3
1/2
1/1
2/4 3.182,05 3.219,54 3.244,53 3.313,25 3.394,47
2/3
2/2
2/1
3/4 2.881,73 2.915,68 2.938,31 3.000,55 3.074,11
3/3
3/2
3/1
4/4 2.546,61 2.576,61 2.596,61 2.651,61 2.716,61
4/3
4/2
4/1
5/4 2.233,24 2.259,54 2.277,08 2.325,31 2.382,32
5/3
5/2
5/1
5/0
6/0 1.942,80 1.965,69 1.980,95 2.022,90 2.072,49

Elemento Distinto della Retribuzione
































Livelli Importi mensili
Dal 1.7.2025 Dal 1.1.2026
1 60,71 70,37
2 54,98 63,73
3 49,79 57,71
4 44,00 51,00
5 38,59 44,73
6 33,57 38,91

MIMIT: Decreto su obbligo assicurativo per rischi catastrofali e impatto sugli incentivi alle imprese

In data 25 luglio 2025 è stato pubblicato sul sito istituzionale del MIMIT il Decreto ministeriale 18 giugno 2025 recante l’adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della DGIAI all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 25 luglio 2025).

L’articolo 1, comma 101, della Legge di bilancio 2024 prevede che “le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”.

 

In attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 102, della stessa Legge n. 213/2023, il decreto MIMIT 18 giugno 2025 introduce il requisito connesso all’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi tra quelli da valutare ai fini dell’accesso alle agevolazioni assegnabili nell’ambito degli strumenti agevolativi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Pertanto, il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo comporta che se ne debba tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, inclusi quelli previsti in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 

Le nuove disposizioni che legano l’accesso agli incentivi all’adempimento dell’obbligo assicurativo si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle seguenti date e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto:
30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
1 gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione.

 

L’adempimento dell’obbligo assicurativo deve sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

 

Le disposizioni si applicano ai seguenti incentivi:

  • “Contratti di sviluppo”;

  • “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89”;

  • “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)”;

  • “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)”;

  • “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”;

  • “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”;

  • “Mini contratti di sviluppo”;

  • “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”;

  • “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”;

  • “Finanziamento di start-up”;

  • “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica”.

Per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche sono effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento diretto. In caso di investimento indiretto, le modalità di verifica saranno definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.

CIPL Edilizia Artigianato Piacenza: siglato il verbale di accordo sull’EVR 2025



Determinato il valore dell’EVR per i lavoratori delle imprese artigiane che operano nel settore dell’edilizia della provincia di Piacenza


Nel mese di luglio 2025, le Organizzazioni datoriali Edili Artigiane di Piacenza e Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, hanno siglato un verbale di accordo in materia di determinazione dell’EVR per l’anno 2025. 


Pertanto, essendo risultati positivi 3 dei 4 indicatori territoriali che raffrontano il valore medio del triennio 2022-2024 sul triennio 2021-2023, il valore dell’EVR sarà pari al 75%.


































Livello EVR annuo intero (75%) EVR annuo ridotto (65%)
7 618,97 402,33
6 551,78 358,66
5 459,86 298,91
4 428,80 278,72
3 398,60 259,09
2 358,21 232,84
1 306,56 199,26

Tali importi sono erogati con le competenze del mese di luglio 2025 in un’unica soluzione per le quote riferite al periodo gennaio – luglio e proseguirà in quote mensili fino a dicembre 2025.

CCNL Cinematografia: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti a regime pari a 360,00 euro

L’accordo introduce aumenti, nuove figure professionali e il livello 6S

Il 23 luglio scorso, come da comunicato della Uilcom-Uil, è stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Cinematografia. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027.

 

Tra le novità previste dall’accordo si segnalano: classificazione del personale, con l’inserimento di nuove figure professionali; introduzione del livello 6S e aumenti retributivi a regime pari a 360,00 euro per il 4° livello, divise in 5 tranches:
45,00 euro dal 1° gennaio 2025;
45,00 euro dal 1° gennaio 2026;
90,00 euro dal 1° luglio 2026;
90,00 euro dal 1° luglio 2027;
90,00 euro dal 1° gennaio 2028.

 

Resta in sospeso il discorso sui lavoratori autonomi che operano nelle aziende di post-produzione. A tal proposito, è stato calendarizzato un incontro specifico per il prossimo 30 luglio. 

Per quanto concerne l’approvazione dell’ipotesi, invece, questa verrà sottoposta al vaglio delle assemblee che si terranno a settembre. 

INPS: sospensione delle verifiche della regolarità contributiva

L’INPS sospende le notifiche degli atti nei confronti dei soggetti contribuenti e le verifiche sulla regolarità contributiva nel periodo dal 1° al 31 agosto 2025 (INPS, messaggio 25 luglio 2025, n. 2359).

L’INPS comunica la sospensione, dal 1° al 31 agosto 2025 compreso, della notifica delle “Note di rettifica”, nonché le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

 

L’obiettivo è quello di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari durante il periodo estivo.

 

Dal 1° al 31 agosto, dunque, saranno altresì:

 

– bloccate le notifiche delle diffide di adempimento verso tutti i contribuenti, eccetto nei casi in cui sia imminente il termine di prescrizione. La sospensione non si applica agli atti relativi alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP);

 

– fermate le notifiche dei verbali ispettivi e degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale;

 

– sospesi gli avvisi di addebito, con possibilità per le strutture territoriali di trasferire comunque i crediti contributivi all’agente della riscossione;

 

– bloccate le notifiche degli atti di accertamento delle violazioni e delle ordinanze/ingiunzioni.

 

Non saranno sospese, invece, le notifiche necessarie per evitare il pregiudizio dei crediti dell’Istituto; rispettare i termini di prescrizione; interrompere la prescrizione attraverso atti amministrativi.

 

l’Istituto precisa poi che le operazioni di “infasamento” per il recupero crediti tramite agente della riscossione, saranno disponibili nelle date del 7-8 agosto 2025, per consegna del 10 agosto, e del 21-22 agosto 2025, per consegna del 25 agosto.

CIPL Edilizia industria Torino: determinato l’EVR 2025



Stabiliti gli importi orari e mensili dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2025


Nel mese di luglio 2025, il Collegio Costruttori Edili – Ance Torino, Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, considerando che solo tre indicatori su quattro, presi in esame per la determinazione dell’EVR, sono risultati positivi, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell’EVR nella misura del 3,6%.


Pertanto, in presenza di entrambi gli indicatori pari o positivi, l’impresa potrà erogare l’EVR negli importi di seguito riportati.


Importi orari EVR operai 

















Operai Importo orario
Operaio 4° livello 0,31 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,29 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,26 euro
Operaio comune – 1° livello 0,22 euro

Importi mensili EVR impiegato


























Impiegati Importo mensile
7° livello 76,85 euro
6° livello 69,16 euro
5° livello 57,64 euro
4° livello 53,80 euro
3° livello 49,95 euro
2° livello 44,96 euro
1° livello 38,42 euro

Invero, in presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta (2,34%). 


Importi orari EVR operai – misura ridotta

















Operai Importo orario
Operaio 4° livello 0,20 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,19 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,17 euro
Operaio comune – 1° livello 0,14 euro

Importi mensili EVR impiegati – misura ridotta


























Impiegati Importo mensile
7° livello 49,95 euro
6° livello 44,96 euro
5° livello 37,46 euro
4° livello 34,97 euro
3° livello 32,47 euro
2° livello 29,22 euro
1° livello 24,98 euro

 

Inversione contabile per i servizi di logistica: approvato il modello di comunicazione dell’opzione

Approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 luglio 2025, n. 309107).

Il provvedimento, emanato in base all’articolo 1, comma 60, della Legge n. 207/2024, approva il modello di Comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.

Tale modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione esercitata dal committente e dal prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della stessa Legge, il quale stabilisce che il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi (tramite appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali) sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale rimane solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

 

L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori. In questi casi, l’esercizio dell’opzione in un rapporto tra subappaltante e subappaltatore è indipendente dall’esercizio della stessa nel rapporto tra committente e primo appaltatore.
Per ciascuno dei rapporti tra subappaltatori in cui l’opzione è esercitata, deve essere presentata un’autonoma Comunicazione. In tal caso, “committente” deve intendersi “subappaltante” e “prestatore” deve intendersi “subappaltatore”.

 

L’opzione, comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate, ha durata triennale e si considera esercitata dalla data di trasmissione della Comunicazione.
La trasmissione telematica inizia dal 30 luglio 2025 tramite il software “ReverseChargeLogistica“.

 

Il modello richiede l’indicazione dei dati relativi al contratto per il quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente.
In presenza di più contratti tra le stesse parti, è possibile presentare una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i dati di ciascun contratto.
È possibile esercitare l’opzione per contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in Comunicazioni precedenti. Per questi nuovi contratti, la durata triennale decorre dalla data di presentazione della Comunicazione che li include.

 

Il modello di Comunicazione è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e va presentato dal committente esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario.
Gli intermediari devono rilasciare al committente una copia della Comunicazione trasmessa e della ricevuta che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia.

 

È consentito correggere i dati di una Comunicazione già trasmessa inviando una Comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente.
La Comunicazione correttiva non può rettificare opzioni già esercitate e comunicate, ma serve unicamente per correggere dati errati relativi a tali opzioni.

 

L’IVA è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, senza possibilità di compensazione.
Il versamento deve avvenire entro il termine previsto dall’articolo 18 dello stesso decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

CCNL Lapidei Industria: integrata l’ipotesi

Rettificato il minimo del livello F ed integrata la quota contrattuale

A seguito della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo del 14 luglio scorso, l’ Associazione Italiana Marmomacchine, l’Anepla e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno provveduto alla rettifica dell’importo previsto per il livello F dal 1° luglio in 1164,84 euro, in sostituzione dell’importo di 1.116,84 euro.
E’ stata, inoltre, inserita la quota contrattuale a favore delle organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil prevista per il mese di luglio nei confronti dei lavoratori non iscritti al sindacato, una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” di 30,00 euro.  
Le Aziende procederanno alla ritenuta ai lavoratori non iscritti sulla retribuzione del mese di gennaio e sul seguente conto corrente bancario IBAN:IT83F0569603200000012811X17.  

CCNL Poste: stabilito il Premio di risultato 2025-2026 per i dipendenti di Staff e Produzione



Stabiliti gli importi del premio da erogarsi con la retribuzione di giugno 2026 e 2027


Il 23 luglio scorso Postel S.p.A. e le OO.SS. Slp-Cisl, Fnc-Ugl Com.ni, Uil-Poste, Slc-Cgil, Failp Cisal-Conflsal Com.ni hanno siglato un verbale di accordo che stabilisce gli importi del premio di risultato per i lavoratori impiegati nei reparti di Staff e Produzione, previsti negli accordi sindacali aziendali del 4 aprile 2013, per il biennio 2025/2026.


 


Il premio rappresenta un contributo ai lavoratori per l’incremento della produttività e della redditività connessi al miglioramento e all’implementazione dei processi e delle azioni di riorganizzazione aziendale. Viene precisato, inoltre, che l’erogazione del premio è legata al raggiungimento del parametro Ebit (Earnings before interests and taxes) del gruppo Poste Italiane, come stabilito nella riunione dell’8 luglio scorso.


 


Il premio viene riconosciuto al personale con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato in forza al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026. L’emolumento non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto. Il premio verrà aumentato di 50,00 euro se nel corso del 2025 e del 2026 il dipendente non avrà fatto registrare alcuna giornata di assenza dal servizio.


 


Il premio viene erogato con la busta paga di giugno 2026 e 2027. La medesima decorrenza è prevista anche per il personale che cessa il proprio rapporto di lavoro per avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2025 e 2026 e prima di giugno 2026 e 2027.
































Premio di risultato 2025/2026 – Staff
Livello Importo 2025 Importo 2026
A1 1.934,00 2.054,00
A2 1.837,00 1.952,00
B 2.020,00 2.146,00
C 2.019,00 2.145,00
D 2.012,00 2.137,00
E 2.054,00 2.182,00































Premio di risultato 2025/2026 – Produzione
Livello Importo 2025 Importo 2026
A1 2.041,00 2.169,00
A2 1.941,00 2.062,00
B 2.135,00 2.268,00
C 2.134,00 2.267,00
D 2.126,00 2.259,00
E 2.171,00 2.307,00

La decurtazione combinata per malattia, escluse le patologie di particolare gravità e ricoveri day hospital, è pari a:
– 0 fino a 2 eventi;
– meno 12,50% fino a 3 eventi;
– meno 27,50% tra il 4° e il 5° evento;
– meno 75% tra il 6° e il 7° evento;
– meno 100% dall’8° evento.


 


Inoltre, il premio di produzione può anche essere fruito, in tutto o in parte, come welfare, vale a dire sotto forma di rimborso spese o tramite contributi aggiuntivi alla previdenza complementare o al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.


 


Il lavoratore che sceglierà di destinare il premio in welfare riceverà:
100,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 10% del proprio premio in welfare;
200,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 50% del proprio premio in welfare;
300,00 euro di credito aggiuntivo se sceglierà di fruire del 90% del proprio premio in welfare.
Qualora gli importi del premio fossero inferiori a 500,00 euro, i crediti sopra indicati verranno ridotti del 50%. 


 


Entro maggio 2026, le Parti di incontreranno per definire gli importi del premio per l’anno 2026.