Irap esclusa per la consulenza prestata alla società di cui si è soci


Non paga l’Irap il professionista che presta attività di consulenza alla società di cui è socio. Se l’imposta è stata comunque versata, il rimborso è legittimo (Corte di cassazione – Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26491).

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo “l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.


Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamene non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.


In tema di IRAP, il commercialista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di una società non soggiace all’imposta per il reddito netto di tali attività, in quanto è soggetta ad imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata; il che non si verifica nella specie, atteso che per la soggezione all’IRAP non è sufficiente che il commercialista normalmente operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto ad un’attività rilevante quale organo di una compagine terza.


Il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali non integra gli estremi del trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., in quanto non determina la sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro nella titolarità dei rapporti pregressi, ma modifica gli assetti azionari interni sotto il profilo della loro titolarità.


In tema di reddito d’impresa, la deducibilità dei costi da rilascio di garanzia, effettuato da società capogruppo in favore di società controllata, deriva dall’insussistenza di una presunzione di gratuità della medesima, ove sia rilasciata in virtù di formali contratti, giacché il perseguimento dell’interesse dello stesso gruppo societario non esclude l’onerosità della prestazione, che s’impone quale diretta conseguenza dell’autonomia patrimoniale e della distinta soggettività giuridica, anche fiscale, delle società appartenenti al gruppo stesso.


Nel caso in cui due soggetti si accordino per creare una società di capitali, l’intestazione ad uno di essi della partecipazione dell’altro non dà luogo né ad una fattispecie di interposizione fittizia di persona, atteso che in tale situazione, in cui la società ancora non esiste e viene creata proprio con quel contratto, manca il soggetto terzo, né alla simulazione assoluta del contratto costitutivo di società, posto che gli stipulanti intendono davvero realizzare l’effetto della creazione di una persona giuridica con una soggettività distinta e separata da quella dei singoli soci.


Ne consegue che l’unico strumento attraverso il quale far emergere la realtà dei rapporti non è quello dell’azione di simulazione, ma quello dell’accertamento di un negozio fiduciario.